In considerazione del fatto che il sistema della fatturazione elettronica ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna della fattura al cliente diventa importante, soprattutto in questo periodo di fine anno, ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come previste dalla normativa attualmente vigente.
Si ricorda, innanzitutto, che:
– la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
– per la fattura differita, invece, la trasmissione può invece avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni
in entrambi i casi la data per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA, va considerata sulla base del disposto dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972: La “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa possono pertanto non coincidere ma per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.
La data di emissione della fattura, ai fini della detrazione, passa quindi in secondo piano rispetto alla data di ricezione.
prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …“.
Per regola generale, secondo quanto attualmente disposto dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.
Nel caso in cui una fattura, ricevuta nel 2019, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere considerata nella liquidazione periodica del 2020.
ATTENZIONE: la regola dei 15 giorni in più per ricevere le fatture ed annotarle usufruendo della possibilità della “retrodatazione” per la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
Esempio: un bene viene consegnato in data 27 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 27 dicembre 2019, ma procede all’invio in data 3 gennaio 2020, sfruttando i 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio. La fattura viene consegnata dallo SdI al destinatario ed annotata dallo stesso nella medesima data dell’invio, il 3 gennaio 2020.
Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Ne consegue che l’IVA potrà essere legittimamente detratta dall’acquirente soltanto a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.
In sintesi la situazione può essere schematizzata come di seguito riportato:
Consigliamo di verificare con attenzione e di valutare la problematica che potrebbe generare significativi problemi; lo slittamento della detrazione al 2020 potrebbe infatti:
– aumentare il debito IVA al 31 dicembre 2019;
– diminuire il credito IVA annuale 2019 (con effetti sul suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale).
Alla luce di quanto sopra rimane pertanto da valutare se sia il caso di sollecitare i propri fornitore ad emettere le fatture di dicembre con una tempistica accelerata al fine di permettere la loro ricezione entro il mese di dicembre 2019 e quindi la detrazione dell’IVA esposta nella liquidazione di tale mese.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o maggiori informazioni in merito.
Cordiali saluti
Lo Studio




